FAQ Energia Elettrica
Cos'è il mercato libero dell'energia?
Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto dell’Unione Europea, è scattata la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Questo significa che tutti possono scegliere liberamente un nuovo venditore di elettricità o cambiare contratto, selezionando sul mercato libero l’offerta ritenuta più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, non obbligata.
Posso scegliere una nuova offerta?
Sì. Grazie alla “liberalizzazione” del mercato, i consumatori acquistano il nuovo diritto per una libera scelta: si può decidere in ogni momento di cambiare contratto o mantenere ancora la fornitura alle condizioni fissate dall’Autorità, il cosiddetto servizio di maggior tutela, disponibile solo per le famiglie e le piccole imprese (se connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro).
Costa cambiare?
Scegliere un nuovo contratto o un venditore non comporta spese, a condizione che lo stesso cliente non abbia già cambiato venditore nei dodici mesi precedenti: solo in questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27 euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al cliente. Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende tornare dal mercato libero al servizio di maggior tutela. Sul nuovo contratto è dovuta l’imposta di bollo (14,62 euro), in conformità alla normativa fiscale.
È facile passare da un fornitore ad un altro?
Sì. Per aderire ad una nuova offerta, basta stipulare il contratto con il fornitore prescelto: sarà lui ad inoltrare la richiesta di recesso al vecchio fornitore e ad occuparsi delle procedure necessarie ad attivare la nuova fornitura. Non va fatto alcun intervento sugli impianti e sui contatori: cambia infatti solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura.
Una volta completato il passaggio, sarà il nuovo fornitore ad inviare le bollette. La continuità e sicurezza del servizio deve restare assicurata. L’impresa di distribuzione che gestisce la rete elettrica locale, rimane la stessa anche se si sceglie di cambiare il proprio fornitore.
Posso ritornare al servizio di maggior tutela?
Sì, in ogni momento e senza oneri, esercitando la facoltà di recesso nel rispetto delle modalità e dei termini contrattualmente stabiliti.
Inoltre, il cliente ha diritto al ripensamento entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’offerta, inoltrando una comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del venditore indicata nel contratto.
Sono obbligato a cambiare fornitore passando dalla maggior tutela al mercato libero?
No, il passaggio al mercato libero è una libera scelta del cliente.
I clienti che non sottoscrivono alcuna nuova offerta del mercato libero continuano a mantenere il proprio fornitore che garantisce il servizio di maggior tutela, alle condizioni economiche stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Cosa si intende per opzione tariffaria?
L’opzione tariffaria è l’insieme delle componenti tariffarie definite dagli esercenti (distributori) per la remunerazione dei servizi di trasporto, acquisto e vendita e misura dell’energia elettrica.
Quando conviene l'Offerta Monoraria?
L’Offerta Monoraria si sceglie quando il sito di fornitura è dotato di un misuratore monorario, quindi il consumo rimane costante tutti i giorni dell’anno in tutte le ore.
Quando conviene l'Offerta per Fasce?
L’Offerta per Fasce si sceglie quando il sito di fornitura è dotato di un misuratore orario.
Quando conviene l'Offerta a Prezzo fisso?
L’Offerta a Prezzo fisso è l’offerta dedicata alle utenze in bassa e media tensione pensata per chi vuole pagare sempre lo stesso prezzo coprendosi dal rischio di rialzi.
Si tratta infatti di una tariffa il cui prezzo è bloccato per 12 mesi indipendentemente dall’andamento del mercato.
Quando conviene l'Offerta a Prezzo Indicizzato?
L’Offerta a Prezzo Indicizzato è l’offerta dedicata a chi è attento alle variazioni del prezzo del mercato all’ingrosso, permette di pagare un prezzo variabile al principale indicatore del Mercato Elettrico Italiano.
Quali sono le Ore di Fuori Picco?
Le ore di Fuori Picco sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00.00 e le 08.00 e tra le 20.00 e le 24.00 e, nei giorni di sabato e domenica e festivi, tutte le ore.
Quali sono le Ore di Picco?
Le ore di Picco sono le ore dell’anno comprese tra le 08.00 e le 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Quali imposte gravano sull'energia elettrica?
L’imposizione fiscale sull’energia elettrica è composta da:
– Imposta di consumo (accisa), differenziata per scaglioni di consumo e/o tipologia di impiego;
– Imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sull’importo complessivo della fattura (comprensivo di imposta di consumo)
Cosa è l'accisa o imposta di consumo e quanto grava in bolletta?
Usi domestici
Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW. Consumi fino a 150 kWh/mese | Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW. Consumi oltre 150 kWh/mese | Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW. | Altre abitazioni ("seconde case"). |
Esente | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW, se si consumano più di 150 kWh/mese i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW, se si consumano più di 220 kWh/mese i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti.
Altri usi
Consumi fino a 200.000 kWh/mese | Consumi oltre i 200.000 kWh/mese Con consumo totale < 1.200.000 kWh/mese | Consumi oltre i 200.000 kWh/mese Con consumo totale > 1.200.000 kWh/mese |
0,0125 €/kWh | 0,0075 €/kWh | 4.820,00 € (imposta in misura fissa) |
Usi particolari esclusi o esenti
Tipologia d’uso | Aliquota |
Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Escluso |
Utilizzo dell’energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 % | Escluso |
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Esente |
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Esente |
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esente |
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Esente |
Altro: vedi Art. 52 e Tabella A del D. LGS. N. 504 del 26/10/95 | - |
Quanto incide l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in bolletta?
Usi particolari esclusi o esenti
Tipologia d’uso | IVA % |
Uso domestico Relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio). Vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E del 7/4/99. | 10 |
Altri usi | 21 |
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili | 10 |
Impresa agricola | 10 |
Che cosa sono gli oneri generali dei servizi di rete?
Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza domestica, illuminazione pubblica, altre utenze in bassa, media o alta tensione- secondo criteri che variano da componente a componente. Ad esempio, la componente A2 pesa di più sui clienti domestici e le piccole imprese servite in bassa tensione, la A4 sui clienti non domestici mentre la As è applicata uniformemente a tutti.
Il gettito raccolto dall’applicazione degli oneri generali è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per ciascuna componente; fanno eccezione la componente A3 che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As, per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L’utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall’Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.
Per il settore elettrico, gli oneri generali di sistema sono:
- A2 a copertura degli oneri per il decommissioning nucleare
- A3 a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate
- A4 a copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario
- A5 a sostegno alla ricerca di sistema
- As a copertura degli oneri per il bonus elettrico
- Ae a copertura delle agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia
- UC4 a copertura delle compensazioni per le imprese elettriche minori
- UC7 per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali
- MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari
all’interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative:
- UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh.
- UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh.
Da chi sono determinate
Le aliquote relative alle componenti tariffarie A e UC sono fissate dall’Autorità ed aggiornate periodicamente sulla base delle esigenze di gettito.
Come sono calcolate
Le componenti tariffarie prevedono, in generale, corrispettivi espressi in centesimi di euro per punto di prelievo e in centesimi di euro per kWh.
Da chi sono pagate
Le componenti tariffarie A, MCT, UC3, UC4 e UC6 sono pagate da tutti i clienti finali, con l’eccezione:
della componente tariffaria As che non è pagata dai destinatari del bonus elettrico;
della componente tariffaria Ae, che non è pagata per i punti in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Dove trovare il dettaglio valori delle componenti
Sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è disponibile il dettaglio delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell’interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema.
FAQ Gas
Cos'è il mercato libero del gas naturale?
Dal 1° gennaio 2003 si è completato il processo di liberalizzazione del mercato del gas metano, già avviato a giugno del 2000 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n°164/2000. Oggi tutti possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas metano pur rimanendo allacciati alla rete di distribuzione locale ed il passaggio ad altro fornitore è gratuito. Le società che erogavano il gas metano hanno separato l’attività di distribuzione da quella di vendita, affidando ciascuna attività ad un’azienda diversa. Il distributore locale, che opera in un regime di concessione pluriennale, continuerà ad occuparsi della gestione della rete, e quindi della sua manutenzione, dei nuovi allacciamenti e del servizio di pronto intervento gas. I clienti resteranno allacciati alla rete dell’azienda distributrice locale, ma potranno acquistare il gas metano da una società di vendita diversa.
Il cliente ha rapporti solo col venditore?
Il cliente ha rapporti prevalentemente con il venditore che è il soggetto con cui stipula il contratto per la fornitura di gas e che effettua tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette. Tuttavia il cliente può eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.
Cosa fa il distributore gas?
Il distributore, che opera sul territorio autorizzato con una concessione dell’ente locale, gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas e a fare, sempre per conto di questi, tutte le operazioni connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione, disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc.). Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).
Il distributore può rifiutare un allacciamento?
Il distributore può rifiutare l’allacciamento al cliente qualora l’impianto interno non sia in regola con le norme di sicurezza.
Cosa fa il venditore?
Il venditore acquista il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale, regionale e locale (reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il venditore è colui che propone al cliente la fornitura di gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto per l’acquisto del gas. Il venditore può anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.
Cosa fare in caso di emergenza?
Come in passato, è il distributore locale – alla cui rete il cliente è allacciato – che provvede a garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24. In caso di emergenza è necessario quindi telefonare al numero di “pronto intervento” della zona di competenza. Il numero telefonico a cui rivolgersi è indicato in fattura.
Come è composto il prezzo del gas riportato in bolletta?
Cosa sono i ``coefficienti di misurazione dei volumi``?
Nelle bollette di fatturazione del gas, sono riportate due ulteriori voci:
- PCS: rappresenta il potere calorifico di un metro cubo di gas (cioè il calore prodotto) in condizioni standard e serve per convertire il metro cubo in energia (la grandezza fisica rilevante per il consumatore finale); costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale.
- IL FATTORE C di conversione dei volumi riporta i volumi dalle condizioni misurate alle condizioni standard. Il fattore di conversione C è necessario in quanto il volume di una medesima quantità di gas dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata. In pratica la stessa quantità di gas (e di energia) consegnata a Belluno occupa un volume diverso da quello che occuperebbe se fosse consegnata a Palermo: per fare in modo che il cliente finale paghi lo stesso importo è necessario, in entrambi i casi, riportare la misura del volume ad un riferimento di pressione e temperatura standard (pressione atmosferica e temperatura 15 °C). Ad ulteriore tutela dei clienti finali, con la delibera Arg/gas 155/08, l’Autorità per l’Energia ha previsto l’introduzione di moderni ed efficienti contatori elettronici che le aziende dovranno installare presso l’80% delle famiglie entro il 2016.
Che cos'è il bonus sulla bolletta del gas?
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
Chi ha diritto al bonus gas?
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
- non superiore a 7.500 euro,
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
Quanto vale il bonus gas?
Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
Ad esempio, per l’anno 2011, il bonus può variare da un minimo di 29 euro ad un massimo di 183 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 46 euro ad un massimo di 264 euro per le famiglie con più di 4 componenti. Per saperne di più visita il sito http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-bonusgas_4.htm
Come richiedere il bonus gas?
Il bonus può essere richiesto dal 15 dicembre 2009. Per fare domanda occorre compilare gli appositi Moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’Autorità per l’energia o del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it).
Cosa sono i servizi di rete o oneri di sistema
All’interno dei servizi di rete nella bolletta del gas si pagano anche i cosiddetti oneri di sistema, introdotti per legge:
- componente RE, per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas
- componente RS, per l’incentivazione della qualità del servizio
- componenteUG1, per coprire gli eventuali squilibri dei sistemi di perequazione per la distribuzione e misura del gas.
Da chi sono determinate
Le aliquote relative alle componenti tariffarie sono fissate dall’Autorità ed aggiornate periodicamente sulla base delle esigenze di gettito.
Come sono calcolate
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28 della RTDG 2014-2019, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sei ambiti tariffari:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
Da chi sono pagate
Sono pagate da tutti i clienti finali.
Quali imposte gravano sul Gas Naturale?
L’imposizione fiscale sul gas naturale è composta da:
- imposta di consumo (accisa), differenziata per scaglioni di consumo, zona geografica e tipologia di impiego;
- addizionale regionale, per le sole Regioni a statuto ordinario, determinata da ciascuna Regione (o imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’imposta erariale di consumo);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sull’importo complessivo della fattura (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).
Cosa è l'accisa o imposta di consumo e quanto grava in bolletta?
Usi civili
Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord | Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
1° - fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
1° - fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
1° - fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
1° - fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
Usi industriali, artigianali, agricoli
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord | Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
fino a 1.200.000 | 0,012498 | 0,012498 |
oltre 1.200.000 | 0,007499 | 0,007499 |
Usi diversi da usi civili ed industriali
Tipologia d’uso | Aliquota €/mc |
Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Escluso da tassazione |
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Escluso da tassazione |
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Escluso da tassazione |
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Escluso da tassazione |
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Escluso da tassazione |
Fornitura alle Forze Armate Nazionali per gli usi consentiti | 0,01166 |
Usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi | 0,01173 |
Autotrazione | 0,00331 |
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica | 0,0004493 |
Autoproduzione di energia elettrica | 0,00013479 |
Altro: vedi Tabella A D. LGS. N. 504 del 26/10/95 | - |
Cosa è l'Addizionale regionale o imposta regionale sostitutiva?
Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all' Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, ha istituito un'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo. Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.
Usi civili
Regione | Aliquota €/mc 1° scaglione Consumi fino a 120 mc | Aliquota €/mc 2° scaglione Consumi da 121 a 480 mc | Aliquota €/mc 3° scaglione Consumi da 481 a 1.560 mc | Aliquota €/mc 4° scaglione Consumi oltre 1.560 mc | Aliquota €/mc Imposta sostitutiva |
Lombardia | Non applicata | Non applicata | Non applicata | Non applicata | Non applicata |
Emilia Romagna | 0,022 | 0,0309874 | 0,0309874 | 0,0309874 | Non applicata |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |