Fiscalità
I consumi di Energia Elettrica, così come quelli di Gas naturale sono gravati dalle imposte erariali che contribuiscono alla formazione della base imponibile sulla quale fattura che il cliente finale dovrà corrispondere.
Imposte Energia Elettrica 2017
Imposte elettricità per i clienti domestici
Alle normali tariffe di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica va aggiunta l’imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali.
Generalmente il carico fiscale comprende:
1. LE ACCISE
Forniture per abitazione di residenza anagrafica:
- Forniture fino a 3 kW (consumi fino a 150 kWh/mese e consumi oltre 150 kWh/mese)
- Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW
- Forniture per non residenti
Fornitura | Accisa(a) €/kWh | Addizionale comunale*(b) €/kWh | Addizionale provinciale*(c) €/kWh |
Consumi fino a 150 kWh/mese (1) | Esente | 0 | 0 |
Consumi oltre 150 kWh/mese (2) | 0,0227 | 0 | 0 |
Forniture di residenza anagrafica; con potenza impegnata oltre 3 kW | 0,0227 | 0 | 0 |
Forniture per non residenti | 0,0227 | 0 | 0 |
(1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
(2) In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale
2. L’ IVA (imposta sul valore aggiunto)
Attualmente l’aliquota IVA applicata alla fornitura di energia elettrica per le abitazioni è pari al 10%.
Usi diversi dalle abitazioni
ACCISA* in vigore dal 1° Gennaio 2017
Fornitura | Accisa €/kWh | Addizionale comunale* €/kWh | Addizionale provinciale* €/kWh |
0,0125** | 0 | 0 | 0 |
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale
** aliquota applicata sui primi 200.000 kWh mensili.
Per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, il carico fiscale è diversificato e in particolare:
– se l’entità del consumo nel mese è nei limiti di 1.200.000 kWh l’eventuale ulteriore consumo oltre 200.000 kWh è tassato con l’aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh.
– se invece l’entità del consumo nel mese supera la soglia di 1.200.000 kWh oltre 200.000 kWh l’ulteriore consumo mensile è assoggettato ad un’imposta in misura fissa pari a euro 4.820,00.
IVA (imposta sul valore aggiunto)
L’ Imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata al totale corrispettivo per la fornitura (corrispettivo di potenza, corrispettivo punto di prelievo, corrispettivo di energia, comprese l’accisa e le addizionali enti locali). Ed pari al 22%.
Esistono delle categorie di consumatori che possono chiedere l’applicazione di regimi speciali sull’IVA sull’energia elettrica .
La Normativa che disciplina le imposte sui consumi di gas e Energia Elettrica ((Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 – e Decreto Legge 28 Novembre 1988, n. 511), disciplina disciplina le diverse tipologie di fornitura per le quali sono previsti benefici nell’ applicazione di accise, addizionali all’ accisa e IVA.
Relativamente all’energia elettrica le agevolazioni previste dalla normativa possono consistere:
- nell’esclusione (ai sensi dell’art. 52, co. 2, D.Lgs. 504/95) dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica:
– impiegata nei processi mineralogici;
– impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%;
– utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- nell’esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell’accisa sui corrispettivi relativi all’energia elettrica:
– utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
– utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
– consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh;
– fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
– fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della NATO;
– fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni;
– fornita nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
- nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 504/95.
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole, nei limiti e con le modalità previste dal D.L. n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e s.m.i., e i Consorzi di bonifica e di irrigazione. Sono invece esenti gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa IVA in vigore), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero delle Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Come è possibile richiedere l’agevolazione d’imposta?
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita istanza indicando la tipologia di fornitura richiesta e la relativa agevolazione fiscale.
Quest’ultima, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all’indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.
La domanda deve essere corredata da:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato);
- copia dell’attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise);
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
È possibile usufruire di più benefici, come avviene ad esempio per un’azienda manifatturiera agevolabile sia sull’imposta di consumo sia sull’IVA.
Moduli per richiedere l’agevolazione d’imposta?
Dalla sezione Modulistica è possibile scaricare i moduli di richiesta per le principali casistiche previste dalla normativa.
Imposte Gas 2017
Imposte Gas Clienti Domestici
L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
- Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/mc, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
- Addizionale regionale, espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo
- I.V.A, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).
Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
- 1° fascia fino a 120 mc
- 2° fascia da 121 mc a 480 mc
- 3° fascia da 481 mc a 1560 mc
- 4° fascia oltre 1560 mc
Accisa
Per il Nord Italia
Scaglione | Consumi(mc/annui) | Accisa(euro/mc) |
1° | fino a 120 | 0,044 |
2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,175 |
3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,170 |
4° | superiori a 1560 | 0,186 |
Per il Mezzogiorno
Scaglione | Consumi(mc/annui) | Accisa(euro/mc) |
1° | fino a 120 | 0,038 |
2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,135 |
3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,120 |
4° | superiori a 1560 | 0,150 |
Iva
Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente.La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.
La Normativa che disciplina le imposte sui consumi di gas e Energia Elettrica ((Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 – e Decreto Legge 28 Novembre 1988, n. 511), disciplina disciplina le diverse tipologie di fornitura per le quali sono previsti benefici nell’ applicazione di accise, addizionali all’ accisa e IVA.
Chi può richiedere le agevolazioni di imposta?
Gas
Per il gas naturale è prevista la riduzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale nel caso il metano venga utilizzato:
- per attività artigianali, industriali, agricole;
- per attività alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale e forni da pane;
- negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
- nelle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza ove vengono svolti lavori artigianali o agricoli;
- per le attività previste Classificazione delle attività economiche ammesse Riduzione Accisa da Legge 24 novembre 2006, n. 286
E’ invece prevista l’esenzione dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale per gli usi istituzionali delle forze armate estere aderenti al patto NATO nonché per le rappresentanze diplomatiche. Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese estrattive, manifatturiere e le aziende agricole, mentre sono esenti gli esportatori abituali di beni (previa apposita “Dichiarazione d’intento” come previsto dalla normativa IVA in vigore, purché le esportazioni effettuate nel corso dell’anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d’affari complessivo), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.
Relativamente all’IVA hanno diritto all’agevolazione le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole, nei limiti e con le modalità previste dal D.L. n.853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e s.m.i., e i Consorzi di bonifica e di irrigazione. Sono invece esenti gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa IVA in vigore), le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero delle Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Come è possibile richiedere l’agevolazione d’imposta?
Per poter riconoscere i benefici fiscali agli aventi diritto è necessario che il cliente inoltri al proprio fornitore apposita istanza indicando la tipologia di fornitura richiesta e la relativa agevolazione fiscale.
Quest’ultima, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda inoltrata all’indirizzo indicato sulla modulistica di seguito allegata, ovvero dalla data stabilita dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione dello stesso Ufficio.
La domanda deve essere corredata da:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in carta semplice unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato);
- copia dell’attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane (solo per clienti soggetti passivi accise);
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
È possibile usufruire di più benefici, come avviene ad esempio per un’azienda manifatturiera agevolabile sia sull’imposta di consumo sia sull’IVA.
Moduli per richiedere l’agevolazione d’imposta?
Dalla sezione Modulistica è possibile scaricare i moduli di richiesta per le principali casistiche previste dalla normativa.